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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 12 (Cessione di linee funiviarie)

(1) La cessione di linee funiviarie è autorizzata dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità. Il relativo procedimento è disciplinato con regolamento d'esecuzione.

(2) Fino a quando il contratto di cessione, da redigersi in forma di atto pubblico, non viene prodotto all'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, la cessione stessa non ha effetto nei confronti dell'amministrazione provinciale e il/la cedente rimane vincolato/a al disciplinare di concessione.