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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 11 (Decadenza della concessione)

(1) L'assessore/L' assessora provinciale competente in materia di mobilità pronuncia la decadenza della concessione qualora il/la titolare della concessione, diffidato/a per tre volte dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, non ottemperi alle prescrizioni o non rispetti gli obblighi derivanti dalla concessione oppure da disposizioni di legge o regolamentari. Il relativo provvedimento è comunicato al/alla titolare della concessione e al comune competente per territorio.

(2) Qualora si tratti di linee funiviarie di prima e di seconda categoria, nel provvedimento di decadenza viene fissato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica possono chiedere il rilascio della concessione in loro favore. Trascorso tale termine, chiunque può chiedere il rilascio della concessione.

(3) Dall'indennità dovuta al/alla titolare della concessione dichiarato/a decaduto/a, determinata ai sensi dell'articolo 13, sono detratti gli eventuali maggiori oneri cui è soggetto il nuovo/la nuova titolare della concessione a causa delle inadempienze del/della precedente titolare della stessa, al fine di assicurare il regolare esercizio degli impianti.