Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea concessa caratteristiche proprie di una categoria diversa, l'assessore/l' assessora provinciale competente in materia di mobilità, d'ufficio o su richiesta, dispone il cambiamento di categoria. Il relativo procedimento è determinato con regolamento d'esecuzione.