Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) La concessione è rilasciata dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità, previa acquisizione:
(2) Per le sciovie a fune bassa nell'ambito delle scuole di sci in possesso della prescritta autorizzazione di cui all'articolo 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, in luogo della documentazione di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, può essere prodotta l'autorizzazione del sindaco/della sindaca territorialmente competente. La lunghezza massima consentita di tali sciovie è determinata con regolamento di esecuzione.
(3) Con il provvedimento di concessione viene determinata la categoria di appartenenza della linea, fissato il termine entro il quale la linea deve essere realizzata e approvato il disciplinare.
(4) Nel rilascio della concessione sono preferiti gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica.
(5) Al titolare della concessione dell’impianto di risalita è riconosciuto il diritto di preferenza in caso di domanda di apprestamento di un’area sciabile attrezzata, a condizione che tale area sia servita dagli impianti di risalita concernenti la concessione. 2)
L'art. 7, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 33, comma 1, della L.P. 23 novembre 2010, n. 14.