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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 7 (Rilascio della concessione)

(1) La concessione è rilasciata dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità, previa acquisizione:

  1. del parere tecnico dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari sulla costruibilità dell'impianto;
  2. del parere di massima favorevole sull'eventuale pista da sci servita dalla linea funiviaria, rilasciato dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Turismo;
  3. dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;
  4. dell'autorizzazione di trasformazione di coltura di cui all'articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, salvo che si tratti di tracciati di funivie aeree;
  5. della dichiarazione del comune territorialmente competente, che l'impianto è inserito nel piano urbanistico.

(2) Per le sciovie a fune bassa nell'ambito delle scuole di sci in possesso della prescritta autorizzazione di cui all'articolo 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, in luogo della documentazione di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, può essere prodotta l'autorizzazione del sindaco/della sindaca territorialmente competente. La lunghezza massima consentita di tali sciovie è determinata con regolamento di esecuzione.

(3) Con il provvedimento di concessione viene determinata la categoria di appartenenza della linea, fissato il termine entro il quale la linea deve essere realizzata e approvato il disciplinare.

(4) Nel rilascio della concessione sono preferiti gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica.

(5) Al titolare della concessione dell’impianto di risalita è riconosciuto il diritto di preferenza in caso di domanda di apprestamento di un’area sciabile attrezzata, a condizione che tale area sia servita dagli impianti di risalita concernenti la concessione. 2)

2)

L'art. 7, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 33, comma 1, della L.P. 23 novembre 2010, n. 14.