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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 5 (Obbligo di concessione)

(1) La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione.

(2) Il procedimento per il rilascio della concessione è disciplinato con regolamento di esecuzione.

(3) Qualora il/la richiedente la concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria non abbia la disponibilità dei terreni o di parte di essi occorrenti per la realizzazione dell'impianto, deve chiedere l'esproprio dei terreni ovvero la costituzione coattiva di diritti reali.