Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione.
(2) Il procedimento per il rilascio della concessione è disciplinato con regolamento di esecuzione.
(3) Qualora il/la richiedente la concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria non abbia la disponibilità dei terreni o di parte di essi occorrenti per la realizzazione dell'impianto, deve chiedere l'esproprio dei terreni ovvero la costituzione coattiva di diritti reali.