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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 30 (Divieto pubblicitario)

(1) È vietato apporre della pubblicità sui sostegni, sui veicoli degli impianti a fune, negli spazi riguardanti l'esercizio nelle stazioni e laddove possono essere compromesse l'attenzione da parte del viaggiatore/della viaggiatrice circa le indicazioni di sicurezza relative al comportamento dell'utenza e l'efficacia dei controlli delle parti dell'impianto. Nelle stazioni e sui sostegni è ammesso applicare indicazioni sull'uso degli impianti e delle piste da sci a condizione che non vengano compromesse l'efficacia dei controlli e la leggibilità delle indicazioni relative al comportamento dei viaggiatori/delle viaggiatrici.