Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Il servizio deve essere effettuato secondo le prescrizioni di esercizio approvate dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari e secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione.
(2) Per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio, a ogni impianto va preposto un tecnico/una tecnica responsabile e va incaricato il personale necessario. Le relative qualifiche professionali nonché i titoli, le mansioni e i requisiti sono stabiliti con regolamento di esecuzione. L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari rilascia al personale riconosciuto idoneo dallo stesso ufficio un certificato di abilitazione.
(3) Il personale addetto agli impianti e a contatto con il pubblico è munito di distintivo le cui caratteristiche sono determinate con regolamento di esecuzione.