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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 24 (Approvazione del progetto funiviario e costruzione dell'impianto)

(1) Per il rilascio del parere tecnico sulla costruibilità dell'impianto va presentato il progetto funiviario preliminare o quello definitivo.

(2) Con regolamento d'esecuzione è determinata la documentazione da presentarsi con il progetto funiviario preliminare, con quello definitivo e con quello esecutivo.

(3) Nel corso dell'esame del progetto funiviario può essere chiesto il parere tecnico della Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(4) L'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto è rilasciata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari a condizione che:

  1. sia stata rilasciata la concessione di cui all'articolo 5;
  2. sia stato approvato il progetto funiviario definitivo;
  3. sia stata presentata la concessione edilizia di cui all'articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
  4. sia stato presentato il progetto funiviario esecutivo.

(5) In caso di comprovata necessità, prima dell'approvazione del progetto funiviario definitivo può essere rilasciato il benestare all'inizio dei lavori previsti in un progetto funiviario definitivo, anche parziale.

(6) Il/La titolare della concessione provvede all'esecuzione dei lavori secondo il progetto funiviario approvato, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e delle prescrizioni contenute nell'atto di approvazione.

(7) I lavori di costruzione sono eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere iscritto/una ingegnera iscritta all'albo e incaricato/a della direzione dei lavori. Il suo nominativo e la data di inizio dei lavori sono comunicati preventivamente all'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

(8) L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari può disporre controlli per assicurare la rispondenza delle costruzioni alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di trasporto con impianti a fune in servizio pubblico.

(9) Qualora venga accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari dispone l'immediata sospensione dei lavori. Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia se entro 30 giorni dalla sua notificazione lo stesso ufficio non adotta il provvedimento necessario per la modifica delle costruzioni o per la riduzione in pristino.

(10) All'interessato/All'interessata viene assegnato un termine per provvedere alla modifica delle costruzioni, alla riduzione in pristino o alla demolizione delle opere. Scaduto tale termine, l'amministrazione provinciale provvede d'ufficio. Le relative spese sono a carico del/della titolare della concessione. Rimane impregiudicata l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.

(11) I controlli effettuati da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari non sollevano i progettisti/le progettiste, le ditte costruttrici e la direzione dei lavori dalle rispettive responsabilità.