Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Il provvedimento di riconoscimento di un sistema di linee o di concessione di linee funiviarie di prima e seconda categoria costituisce ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità.
(2) La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori e gli impianti necessari per la costruzione e l'esercizio, compreso l'eventuale allacciamento, mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dell'apparato motore dell'impianto a fune.
(3) Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica utilità, espressa ai sensi del presente articolo, sono urgenti e indifferibili.