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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 21 (Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità)  delibera sentenza

(1) Il provvedimento di riconoscimento di un sistema di linee o di concessione di linee funiviarie di prima e seconda categoria costituisce ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità.

(2) La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori e gli impianti necessari per la costruzione e l'esercizio, compreso l'eventuale allacciamento, mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dell'apparato motore dell'impianto a fune.

(3) Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica utilità, espressa ai sensi del presente articolo, sono urgenti e indifferibili.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 02.10.1998 - Ordinamento piste da sci - disciplina linee di trasporto funiviario -differenza tra benestare per pista da sci e imposizione servitù coattiva