Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Il/La titolare di una concessione di linea funiviaria o il/la richiedente la stessa è preferito nel rilascio della concessione di nuove linee, qualora le stesse realizzino, da sole o in combinazione con quelle esistenti, un sistema di linee.
(2) Per sistema di linee s'intende l'insieme funzionale di due o più linee collegate o interdipendenti fra loro, riconosciuto come tale dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità.
(3) Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per il riconoscimento, il termine per il rilascio delle concessioni delle nuove linee e quello per la realizzazione dei relativi impianti ed è disciplinato il relativo procedimento.
(4) La mancata realizzazione dell'impianto a fune nel termine stabilito comporta la perdita del diritto di preferenza anche per le altre linee previste nel sistema, ma non ancora realizzate.
(5) Il/La richiedente deve costituire metà della cauzione all'atto della domanda di riconoscimento del sistema di linee e l'altra metà all'atto della domanda di concessione. La cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della linea nel termine previsto.