Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Due o più domande di concessione relative a linee funiviarie finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sia che riguardino linee singole o sistemi di linee, sono considerate concorrenti e vanno esaminate comparativamente.