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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 18 (Linee funiviarie in concorrenza)

(1) Due o più domande di concessione relative a linee funiviarie finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sia che riguardino linee singole o sistemi di linee, sono considerate concorrenti e vanno esaminate comparativamente.