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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 38 (Esercizio delle funivie)

(1) L'esercizio delle funivie deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia, nel nullaosta all'esercizio e nelle norme di sicurezza nonché nel rispetto delle disposizioni adottate a seguito delle prove e verifiche tecniche di cui all'articolo 39.

(2) Al fine di garantire la sicurezza delle funivie di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), l'esercente deve incaricare dell'esercizio degli impianti personale abilitato e una persona esperta del settore.