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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 37 (Validità, rinnovo e decadenza del nullaosta all'esercizio nonché smantellamento dell'impianto)

(1) La validità del nullaosta all'esercizio non può superare i 20 anni, salvo rinnovo. Il rinnovo è subordinato all'esito positivo delle prove e verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 39.

(2) Nel caso di mancata effettuazione o di esito negativo delle prove e verifiche di cui all'articolo 39, o in presenza di condizioni per le quali non è più garantita la sicurezza, il sindaco/la sindaca dichiara la decadenza del nullaosta all'esercizio. Il rilascio di un nuovo nullaosta è subordinato alla rimozione delle cause che ne hanno comportato la decadenza.

(3) Gli impianti che non vengono utilizzati da più di tre anni devono essere smantellati entro sei mesi, previa comunicazione al comune e alla stazione forestale territorialmente competenti. Lo smantellamento deve essere effettuato dal proprietario/dalla proprietaria dell'impianto provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi, alla demolizione delle costruzioni fuori terra e all'asporto del materiale di risulta.