In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 34 (Esperte/Esperti di funivie)

(1) La redazione dei progetti, l'esecuzione del collaudo tecnico e le verifiche periodiche delle funivie per le quali è richiesto il nullaosta all'esercizio, sono effettuate da esperti/esperte di funivie iscritti/e al relativo albo istituito presso l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

(2) I requisiti, le competenze e le mansioni sono determinati con regolamento di esecuzione.