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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Sono funivie gli impianti a fune che utilizzano funi portanti oppure funi portanti-traenti, destinati al trasporto di persone o cose o di entrambi. Tali impianti sono:

  1. funicolari terrestri i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide fisse da una o più funi;
  2. le funivie aeree i cui veicoli vengono portati e trainati da una o più funi senza guide fisse;
  3. le sciovie che trainano sul terreno mediante una fune le persone munite di sci o altra attrezzatura appropriata;
  4. le teleferiche;
  5. gli ascensori inclinati i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide fisse da una o più funi, costruiti secondo la tecnica degli ascensori, con una pendenza massima rispetto alla orizzontale non superiore a 75 gradi.

(2) Sono funivie aeree di cui alla lettera b) del comma 1:

  1. le funivie aeree con movimento dei veicoli tra le stazioni a va e vieni;
  2. le funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli, quali:
    1. funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli interamente chiusi a collegamento temporaneo o permanente;
    2. funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento temporaneo;
    3. funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento permanente.