Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
(1) Sono funivie gli impianti a fune che utilizzano funi portanti oppure funi portanti-traenti, destinati al trasporto di persone o cose o di entrambi. Tali impianti sono:
(2) Sono funivie aeree di cui alla lettera b) del comma 1: