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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.

Art. 6 (Divieto di utilizzo)

(1) Salvo quanto disposto dall'articolo 10 e dall'articolo 23/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di concessione o altro titolo legittimo.

(2) Qualora il divieto di cui al comma 1 non sia rispettato, il direttore del competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia dispone l'immediata interruzione della derivazione e commina le sanzioni amministrative previste.