(1) Salvo quanto disposto dall'articolo 10 e dall'articolo 23/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di concessione o altro titolo legittimo.
(2) Qualora il divieto di cui al comma 1 non sia rispettato, il direttore del competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia dispone l'immediata interruzione della derivazione e commina le sanzioni amministrative previste.