In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 12 (Servizio mensa)

(1) Il servizio mensa nelle località sedi di università della provincia di Bolzano è gestito dall'amministrazione provinciale. La gestione può essere affidata anche a terzi.

(2) La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per l'organizzazione e l'accesso al servizio mensa nonché per la determinazione del costo di partecipazione alle spese da parte dell'utenza.

(3) Ad enti ed associazioni che gestiscono, senza fini di lucro, servizi mensa per studentesse e studenti di cui al comma 1, possono essere concessi i contributi di cui all'articolo 11, comma 5.