(1) Entro il 31 maggio di ogni anno, la Giunta provinciale approva il piano di indirizzo generale degli interventi atti a realizzare il diritto allo studio universitario.
(2) Il piano individua sia gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi o oggettivi delle studentesse e degli studenti sia gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso.