(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove il diritto allo studio universitario mediante:
(2) Gli interventi sono destinati alle studentesse ed agli studenti iscritti a corsi di studio delle istituzioni universitarie e delle scuole superiori con sede nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca, denominate in seguito "università".
(3) La delimitazione di cui al comma 2 non si applica per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), d), i), k) e m).