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In vigore al: 11/09/2012

e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 1 (Oggetto)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove il diritto allo studio universitario mediante:

  1. borse di studio ordinarie;
  2. borse di studio straordinarie;
  3. rimborso dei contributi universitari;
  4. borse di studio per tesi di diploma, tesi di laurea specialistica, dissertazioni e tesi di livello equivalente, nonché per lavori di ricerca e abilitazione;
  5. rimborso delle spese di viaggio;
  6. alloggi;
  7. servizio mensa;
  8. provvidenze particolari a favore di studentesse e di studenti portatori di handicap;
  9. prestiti;
  10. contributi ad organizzazioni studentesche;
  11. borse di studio per l'interscambio di studentesse e studenti;
  12. servizio di informazione;
  13. borse di studio per la formazione post-universitaria e per tirocini;
  14. altri interventi atti alla realizzazione del diritto allo studio universitario.

(2) Gli interventi sono destinati alle studentesse ed agli studenti iscritti a corsi di studio delle istituzioni universitarie e delle scuole superiori con sede nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca, denominate in seguito "università".

(3) La delimitazione di cui al comma 2 non si applica per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), d), i), k) e m).