(1) La vigilanza sull'applicazione del titolo II della presente legge viene svolta dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche, dai comuni, dalla Ripartizione provinciale Foreste e, per quanto riguarda l'approvvigionamento idropotabile, dal Servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'azienda sanitaria territorialmente competente.
(2) La vigilanza sull'applicazione del titolo III della presente legge spetta ai funzionari autorizzati dell'Agenzia nonché, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, ai funzionari della ripartizione provinciale competente per le foreste e agli organi di controllo dei comuni. Per la misura dei tassi di inquinamento delle acque e per ogni altro rilievo strumentale specialistico gli organi di cui sopra possono avvalersi dei laboratori dell'Agenzia o di altri laboratori qualificati.
(3) Il personale incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi soggetti al controllo.
(4) Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del personale incaricato del controllo nel punto assunto per la misurazione, che, salvo diversa prescrizione, è posto subito a monte del punto di immissione.
(5) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 57, in caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge e delle prescrizioni imposte ai sensi della stessa, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione procede secondo la gravità delle infrazioni:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo o danno per la salute pubblica o per l'ambiente.
(6) Al fine di assicurare la corretta gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, il gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione effettua i controlli degli scarichi nelle reti fognarie. A tal fine ogni gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione si dota di un adeguato servizio di controllo e di un laboratorio di analisi, ovvero stipula un'apposita convenzione per l'esecuzione delle analisi con altri gestori del medesimo servizio o con altri laboratori di analisi qualificati. Eventuali irregolarità o superamenti dei valori limite di emissione devono essere segnalati immediatamente all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, che adotta i provvedimenti di cui al comma 5.