Pubblicata nel B.U. 11 giugno 2002, n. 25.
(1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in materia, è disposta la demolizione delle opere realizzate in difformità alle prescrizioni tecniche in materia di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche e la restituzione in pristino in conformità al progetto approvato.