Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.
(1) Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono utilizzate nell'esercizio in corso le quote ancora disponibili degli stanziamenti di spesa autorizzati sul bilancio provinciale (capitoli 81216 e 102240) per l'attuazione della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, abrogata dall'articolo 12. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.
(2) Le spese per l'attività e il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale.
(3) Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7/bis è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 81216) una spesa di 2.000.000 euro; le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.5)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.