(1) La Giunta provinciale è autorizzata a incaricare l'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o un altro ente idoneo alla gestione della Scuola provinciale antincendi, che organizza e svolge corsi teorico-pratici di formazione per gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco.
(2) La formazione potrà anche comprendere periodi di istruzione presso istituzioni, scuole e centri di formazione situati fuori provincia o all'estero.
(3) La Scuola provinciale antincendi può anche svolgere corsi antincendio e di protezione civile.15)
(4) Per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 la Scuola provinciale antincendi è riconosciuta quale scuola idonea allo svolgimento delle attività di formazione ai sensi della presente legge.
(5) La Scuola provinciale antincendi rilascia attestati di frequenza e diplomi, validi a tutti gli effetti di legge, previo superamento di esami.
(6) L'attività di formazione è gratuita per gli appartenenti volontari alle organizzazioni del servizio antincendi e della protezione civile.
(7) Il consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale provvede, per conto della Giunta provinciale, al finanziamento dei corsi di formazione, esercitando funzioni di sorveglianza in merito al loro regolare svolgimento; può inoltre autorizzare lo svolgimento di corsi a pagamento, definendo le relative tariffe, e stabilire l'uso del complesso immobiliare, fissando eventuali canoni.
(8) Per lo svolgimento dell'attività della Scuola provinciale antincendi, all'ente incaricato compete il rimborso delle spese corrispondenti al preventivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale. Entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, all'ente incaricato viene concesso un anticipo del 40 per cento del preventivo di spesa approvato. Un ulteriore anticipo del 30 per cento viene concesso dopo sei mesi. La liquidazione del rimanente importo avverrà dopo la presentazione del regolare consuntivo delle spese, che deve essere approvato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale.
(9) Il programma e il preventivo spese dovranno essere presentati al consiglio di amministrazione entro il 1° ottobre dell'anno precedente.
(10) Per lo svolgimento delle attività della Scuola provinciale antincendi e delle Unioni dei Corpi dei vigili del fuoco volontari di cui all'articolo 2, comma 3, viene messo gratuitamente a disposizione dell'ente incaricato il complesso immobiliare acquistato a tale scopo dalla Provincia autonoma di Bolzano.
(11) La manutenzione ordinaria delle strutture di cui al comma 10 compete all'ente incaricato, mentre la manutenzione straordinaria e ogni onere derivante dall'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono a carico del bilancio provinciale; i lavori possono essere eseguiti dall'ente incaricato con rimborso delle spese sostenute.