(1) La Provincia può stipulare convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea per l'attivazione di posti di formazione per medici specialisti. 2)
(2) Le convenzioni possono prevedere che la Provincia versi all'università o all'organismo convenzionato una somma secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.
(3) Le convenzioni sono stipulate dall'assessore provinciale competente, previa deliberazione della Giunta provinciale.