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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 33 (Gestione provvisoria del bilancio)

(1) Qualora la legge di bilancio o quella di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia già stata approvata dal Consiglio provinciale, in pendenza della promulgazione e pubblicazione delle predette leggi nel Bollettino Ufficiale della Regione, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

(2) In pendenza della procedura particolare prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'approvazione del bilancio, la gestione provvisoria di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle unità previsionali di base che sono state oggetto di contestazione.