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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 27 (Fondi a destinazione vincolata)

(1) Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Provincia affluiscono al bilancio provinciale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo quanto previsto dal comma 2.

(2) Nei casi di assegnazioni di fondi alla Provincia da parte dello Stato o della Regione, connessi a delega di funzioni amministrative a norma dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché negli altri casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni previsti per l'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.

(3) Possono, in ogni caso, essere iscritti in bilancio stanziamenti di spesa eccedenti le somme assegnate dallo Stato e dalla Regione. In tal caso, qualora la Provincia abbia erogato in un esercizio somme eccedenti le assegnazioni statali o regionali, tali maggiori spese possono essere compensate con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei bilanci degli esercizi successivi.

(4) In relazione all'epoca in cui sono disposte le assegnazioni dei fondi di cui al comma 2, qualora non sia possibile far luogo all'impegno delle relative spese entro il termine dell'esercizio nel corso del quale avvengono tali assegnazioni, i relativi stanziamenti di spesa possono essere iscritti nel bilancio dell'esercizio immediatamente successivo, ferma restando l'assegnazione delle entrate al bilancio dell'esercizio nel quale esse vengono accertate.

(5) In appositi prospetti allegati al bilancio è data dimostrazione della corrispondenza tra assegnazioni statali o regionali a destinazione vincolata e stanziamenti nel bilancio provinciale.