(1) Al fine di armonizzare e rendere organico l'ordinamento sanitario provinciale e riunire le norme delle leggi provinciali sanitarie in un testo unico, la Giunta provinciale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta in Consiglio provinciale un relativo disegno di legge
(2) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva un testo unico regolamentare in materia di sanità.