(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sanità per il raggiungimento o il sostegno degli obiettivi del Piano sanitario provinciale nonché dei progetti obiettivo e delle azioni programmate ad esso conformi.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni di soccorso convenzionate un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi dell'anno 2001, a fronte della presentazione di un piano di riequilibrio finanziario da approvare dalla Giunta provinciale.136)