(1) In relazione a quanto previsto dal articolo 30, comma 3, al fine di agevolare una programmazione finalizzata ai bisogni dei cittadini ed una gestione efficiente dei servizi, è attivato il Sistema informativo sanitario territoriale.
(2) Il sistema informativo sanitario territoriale è preposto al coordinamento dei sistemi informativi attivati dai soggetti del Servizio sanitario provinciale, nei cui confronti la Provincia fissa direttive e protocolli tecnici di funzionamento.
(3) Il sistema informativo sanitario territoriale persegue le seguenti finalità:
- fornisce alle strutture del Servizio sanitario provinciale il necessario supporto per il corretto funzionamento dei servizi da queste ultime erogate;
- garantisce alla Provincia un flusso di informazioni in grado di consentire un adeguato svolgimento della propria attività di programmazione, di indirizzo e di controllo;
- in accordo con le altre strutture sanitarie, offre ai cittadini ed agli operatori del Servizio sanitario provinciale dati ed informazioni sull'attività svolta e sulle prestazioni erogate ai fini di educazione sanitaria, partecipazione e controllo;
- consente alla Provincia e agli altri soggetti del Servizio sanitario provinciale di soddisfare il debito informativo, imposto da norme di legge e regolamentari, nei confronti dei vari soggetti istituzionali che vantano tale credito come: Ministero della Sanità, Ministero del Tesoro, Istat.
(4) Il sistema informativo sanitario territoriale, costituisce inoltre:
- l'infrastruttura tecnologica necessaria ad attivare la tessera sanitaria personale da rilasciare a ciascun soggetto avente diritto a godere dei servizi sanitari provinciali;
- l'infrastruttura tecnologica necessaria ad attivare, d'intesa con le aziende sanitarie e i servizi specialistici competenti, i servizi di telemedicina;
- l'infrastruttura tecnologica necessaria ad attivare, d'intesa con le aziende sanitarie e i servizi specialistici competenti, la cartella clinica elettronica;
- l'infrastruttura tecnologica dell'Osservatorio epidemiologico provinciale.
(5) Le attività di cui al comma 3 sono svolte unicamente attraverso l'utilizzo di dati anonimi in modo che gli stessi non siano associati ad alcun interessato identificato o identificabile.
(6) Le strutture sanitarie che si avvalgono del sistema informativo sanitario territoriale trattano i dati personali relativi ai compiti e ai servizi prestati solo nell'ambito del proprio distinto ambito o sistema informativo locale. Le medesime strutture possono tuttavia avvalersi, per la comunicazione di dati personali ad altri organismi, nei casi e nei limiti previsti dalla legge n. 675/1996e successive modificazioni, di modalità tecniche standard, anche di sicurezza dei dati, definite con regolamenti della Giunta provinciale, sulla base di una consultazione delle categorie interessate, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali e in accordo con le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per le questioni loro pertinenti.134)