(1) Al fine di migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e perseguire gli obiettivi fissati dal Piano sanitario provinciale, le aziende sanitarie della provincia di Bolzano sono autorizzate, per lo svolgimento di compiti istituzionali, a costituire e a partecipare a società di capitale nonché ad attuare modelli gestionali e apposite forme contrattuali.133)
(2) Il contratto societario può essere stipulato con soggetti di diritto pubblico, anche austriaci, e di diritto privato, anche appartenenti all'Unione Europea, a condizione che all'azienda sanitaria sia riservata almeno la metà del capitale sociale.
(3) L'atto costitutivo deve informarsi ai seguenti criteri: