(1) Ai sensi dell`articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1980, n.197, è istituita una commissione tecnica che esprime un parere sull`equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie non mediche, conseguiti nei paesi dell`area culturale tedesca.
(2) La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:
(3) La Giunta provinciale fissa i criteri per il procedimento di rilascio della dichiarazione di equipollenza.