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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 41 (Consiglio provinciale di sanità)

(1) È istituito il Consiglio provinciale di sanità quale organo consultivo tecnico-scientifico dell'amministrazione provinciale.

(2) Al Consiglio provinciale di sanità compete:

  1. esprimere pareri su richiesta del Presidente della giunta provinciale o dell'assessore provinciale alla sanità;
  2. promuovere ed organizzare, su incarico della Giunta provinciale, studi, ricerche e indagini su temi di natura tecnico-sanitaria, avvalendosi di strutture della Provincia, delle aziende sanitarie, nonché di altri enti e istituzioni e di esperti esterni, anche provenienti da un Paese membro dell'Unione Europea, incaricati previa autorizzazione della Giunta provinciale medesima.

(3) Il Consiglio provinciale di sanità è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

  1. un direttore sanitario aziendale;
  2. due esperti dell'area medica e delle specialità mediche;
  3. un esperto dell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche;
  4. due esperti dell'area della medicina diagnostica e dei servizi;
  5. un esperto dell'area di sanità pubblica ed un esperto in programmazione e organizzazione sanitaria; 75)
  6. un medico di medicina generale;
  7. un esperto della categoria professionale dei veterinari;
  8. un esperto della categoria professionale dei farmacisti;
  9. un esperto della categoria professionale dei biologi o dei chimici o dei fisici o degli psicologi;
  10. un odontoiatra o medico chirurgo dentista;
  11. tre esperti del ruolo sanitario non medico, di cui almeno un rappresentante del settore dell'assistenza infermieristica;
  12. un medico proposto dalla Società Medica dell'Alto Adige.

(4) Un membro del Consiglio provinciale di sanità deve essere un medico libero professionista.

(5) Il Consiglio provinciale di sanità permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è stata effettuata la nomina.

(6) Il Presidente del Consiglio provinciale di sanità e il suo sostituto sono eletti dai membri del Consiglio provinciale di sanità nella sua prima seduta. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(7) Per tematiche sanitarie altamente specifiche e complesse dal punto di vista scientifico, l'assessore provinciale alla sanità, su richiesta motivata del Consiglio provinciale di sanità, può nominare appositi gruppi di lavoro composti da un massimo di cinque componenti anche esterni al Consiglio stesso. I gruppi di lavoro sono coordinati da un componente del Consiglio.

75)
La lettera e) è stata sostituito dall'art. 22 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
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