(1) Nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono istituiti i seguenti registri:
- registro tumori;
- registro malattie rare;
- registro cause di morte;
- registro diabete;
- registro dispositivi impiantabili;
- registro protesi articolari;
- registro patologie cardio-vascolari;
- registro patologie cerebro-vascolari.
(2) I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle relative malattie a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
(3) Con regolamento d’esecuzione, emanato su conforme parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
(4) Il trattamento dei dati utilizzati per la realizzazione dei registri deve in ogni caso informarsi ai principi di necessità, pertinenza, completezza e non eccedenza di cui agli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 52)
L'art. 31/bis è stato inserito dall'art. 43, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi così sostituito dall'art. 9, comma 3, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.