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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 25 (Immobili a disposizione delle aziende sanitarie)

(1) I beni immobili di proprietà della Provincia con vincolo di destinazione al Servizio sanitario provinciale sono assegnati alle aziende sanitarie dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze delle aziende. Le modalità ed i contenuti dell'assegnazione sono definiti dalla Giunta provinciale.

(2) La Giunta provinciale può delegare le aziende sanitarie ad eseguire lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli immobili ad esse assegnati, compresa la progettazione e la direzione dei lavori.

(3) I beni immobili sono iscritti in separati libri degli inventari.

(4) La Giunta provinciale determina le modalità per la gestione del patrimonio di cui al comma 1 e per la tenuta del libro degli inventari, che deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua esatta individuazione e valutazione.46)

46)
  Vedi l'art. 3 della L.P. 25 maggio 1982, n. 20, modificato dall'art. 7 della L.P. 25 febbraio 1986, n. 5, dall'art. 10 della L.P. 19 novembre 1986, n. 28, dall'art. 17 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33, dall'art. 7 della L.P. 16 marzo 1992, n. 7e dall'art. 7 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15:

Art. 3 (Strutture immobiliari a carattere sanitario)

(1) I lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione dei beni immobili in dotazione alle unità sanitarie locali sono deliberati dalla Giunta provinciale con l'approvazione di programmi annuali o con singoli provvedimenti.

(2) Nella delibera di approvazione di cui al comma precedente è implicita la delega all'Assessore dei lavori pubblici degli adempimenti previsti dalla legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, sentito l'assessore competente in materia di sanità.

(3) Per quanto concerne la progettazione e la direzione dei lavori, l'alta sorveglianza, l'assistenza a collaudo e la liquidazione, la misura e la contabilità dei lavori suindicati, l'Assessorato ai lavori pubblici si avvale anche del personale dei ruoli nominativi provinciali del servizio sanitario.

(4) Per le opere di cui al primo comma l'Assessorato ai lavori pubblici può provvedere previo parere obbligatorio della commissione per le strutture sanitarie, anche all'acquisto dei relativi arredamenti e attrezzature fisse.

(5) La Giunta provinciale può delegare alle unità sanitarie locali l'esecuzione di lavori di cui al comma 1 del presente articolo, compresa la relativa progettazione e direzione lavori. In tali casi la Giunta provinciale può nominare un gruppo di esperti composto da rappresentanti dell'unità sanitaria locale interessata e delle competenti ripartizioni dell'amministrazione provinciale, con compiti di consulenza nelle fasi della progettazione e della costruzione; compete comunque alla Giunta provinciale la nornina dei collaudatori.

(6) La Giunta provinciale può delegare ai comuni, alle comunità comprensoriali o ai consorzi intercomunali nonché all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata l'esecuzione dei lavori inerenti alla costruzione, all'ampliamento ed alla ristrutturazione delle sedi di distretti sanitari e delle residenze sanitarie assistenziali, compresa la progettazione e direzione dei lavori. In tali casi si applicano le procedure vigenti per le unità sanitarie locali.

(7) La Giunta provinciale concorre alla realizzazione dei punti di riferimento di distretto, concedendo ai comuni interessati un finanziamento nella misura del cinquanta per cento della spesa prevista.

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