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In vigore al: 11/09/2012

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 2 (Competenze della Giunta provinciale)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e vigilanza. Competono alla Giunta provinciale in particolare:

  1. l'approvazione del Piano sanitario provinciale che può prevedere linee programmatiche di sviluppo separate per ogni comprensorio sanitario;
  2. il potere di sostituire gli organi gestionali dell'azienda sanitaria nominati dalla Giunta provinciale;
  3. il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio e la vigilanza sulle istituzioni e sui servizi sanitari privati;
  4. la costituzione e la nomina di organi collegiali in materia di prestazioni sanitarie e di igiene e sanità pubblica, eccetto quelli di competenza esclusiva dell'azienda sanitaria;
  5. la decisione sui ricorsi amministrativi in materia di sanità, che riguardano le prestazioni sanitarie, i contributi e gli atti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica;
  6. la fissazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta;
  7. l'adozione dei provvedimenti necessari per l'accreditamento e il controllo sugli accordi contrattuali stipulati dall'azienda sanitaria con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie;
  8. l'assegnazione, in base alle esigenze, delle risorse finanziarie e immobiliari destinate al Servizio sanitario provinciale e all'azienda sanitaria;
  9. l'approvazione dei lavori di costruzione, ampliamento e ricostruzione dei beni immobili destinati al Servizio sanitario provinciale con vincolo di destinazione, la messa a disposizione dei medesimi all'azienda sanitaria e ad altri soggetti pubblici e privati nonché l'approvazione del programma sulle grandi apparecchiature elettromedicali;
  10. il controllo e l'analisi economico-finanziaria dell'impiego delle risorse destinate al Servizio sanitario provinciale in conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale nonché la formulazione di linee guida per il finanziamento dei comprensori sanitari, tenuto anche conto della produzione dei medesimi;
  11. la promozione e la gestione diretta o attraverso la collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private di interventi in ambito sanitario relativi alla formazione di base, specialistica e continua; nell'ambito della formazione continua provvede agli interventi formativi di interesse provinciale;
  12. l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 15, comma 6, della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, e successive modifiche, per l'indizione della selezione dei dirigenti sanitari con incarico di direttore, limitatamente alla ripartizione proporzionale dei posti tra i tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;
  13. la definizione delle modalità per la vigilanza e il controllo dell'azienda sanitaria nonché per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, prevedendo in questo caso le modalità della partecipazione degli enti locali;
  14. l'individuazione delle procedure e delle modalità di verifica dei risultati complessivi dell'azienda sanitaria tramite l'impiego di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario e della conformità degli stessi al Piano sanitario provinciale. 2)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991 - Unità sanitarie locali - Nuovi organi del comitato dei garanti e dell'amministratore straordinario - Nomina, elezione e funzioni - Potere sostitutivo del Commissario del Governo e del Ministro della sanità - controllo sugli atti - esigenza di una disciplina unitaria
2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
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