(1) Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta provinciale i sottoelencati provvedimenti adottati dall'azienda sanitaria:
(2) I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l'esame all'assessore provinciale alla sanità entro il termine di dieci giorni dall'adozione, pena la decadenza. Ove la Giunta provinciale non si pronunci nei 30 giorni successivi al ricevimento, i provvedimenti divengono esecutivi.
(3) L'assessore provinciale alla sanità può chiedere all'azienda sanitaria, entro 15 giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito nel comma 2 per l'esercizio del controllo è sospeso e riprende a decorrere dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi. I provvedimenti si intendono decaduti qualora l'azienda sanitaria non ottemperi alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.45)