(1) Nell'azienda sanitaria è istituito il Comitato pari opportunità.
(2) Composizione, competenze nonché funzionamento del comitato sono definiti dai vigenti contratti collettivi.
(3) L'assessorato alla Sanità provvede al finanziamento delle attività svolte dal Comitato.
(4) Il Comitato trasmette all'assessorato alla sanità la relazione annuale delle proprie attività.
(5) Il Comitato rimane in carica per la durata di cinque anni.44)