(1) I comprensori sanitari nelle cui strutture sanitarie viene svolta attività di sperimentazione clinica istituiscono un comitato etico che svolge la propria attività nel rispetto della normativa in materia ed è composto da:
(2)40)
(3)41)
(4) Almeno uno dei componenti del comitato di cui al comma 1 è rappresentante delle case di cura private della provincia.42)
(5) I componenti del comitato di cui al comma 1, lettera c), devono avere un'elevata competenza clinica ed esperienza nel campo della sperimentazione.43)
(6) Per la formulazione del parere su tematiche di particolare complessità e specificità il comitato può essere integrato da esperti competenti nell'attività esaminata.