(1) Gli attuali ospedali costituiscono la rete dei presidi ospedalieri pubblici e sono strutture dell'azienda sanitaria. Essi svolgono compiti di assistenza ospedaliera secondo le disposizioni di legge, di regolamento e le indicazioni e direttive contenute anche nel Piano sanitario provinciale e hanno autonomia tecnico-funzionale nei limiti dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale nell'ambito della programmazione sanitaria provinciale.29)
(2) Il grado di specializzazione dei presidi ospedalieri, la loro articolazione in unità operative ed aree omogenee, le forme di organizzazione dipartimentale infra- ed interospedaliera, anche integrata con i servizi territoriali, nonché il numero di posti letto da adibire all'assistenza in regime di degenza ed a ciclo diurno sono definiti dal Piano sanitario provinciale e relativi provvedimenti di attuazione.
(3) Il Piano sanitario provinciale prevede gli standard di utilizzazione delle strutture ospedaliere e la quota parte dei posti letto da riservare alla riabilitazione e alla lungodegenza postacuzie.
(4)30)
(5) Ad ogni presidio ospedaliero è preposto altresì un direttore medico. Questi è responsabile delle funzioni igienistiche, medico-legali, organizzative, gestionali, di sviluppo della qualità, con particolare riferimento al coordinamento delle unità operative e delle strutture dipartimentali sanitarie.31)
(6)32)
(7)30)
(8) Per accedere al posto di direttore medico ospedaliero devono essere rispettati i requisiti fissati dal Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 aprile 1998, n. 12, salvo quanto stabilito in via transitoria dall'articolo 14, comma 5.
(9)33)
(10) Nei presidi ospedalieri di Silandro, Vipiteno e San Candido le funzioni di direttore medico possono essere svolte da un direttore responsabile di una disciplina clinica. Durante l'espletamento delle funzioni di direttore medico di presidio ospedaliero egli conserva la titolarità dell'unità operativa di provenienza.