(1) Il Direttore generale è nominato previo avviso da pubblicarsi, almeno 30 giorni prima, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
(2) Ai fini della nomina, all'atto della presentazione della domanda, i candidati devono non aver superato il sessantacinquesimo anno di età, essere in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti esperienza almeno quinquennale di attività professionale di direzione tecnica o amministrativa presso enti, aziende e strutture pubbliche o private. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
(3) Oltre ai requisiti di cui al comma 2, è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
(4) Il Direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati anche dall'assessorato competente, anche in ambito interregionale ed in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati, operanti nel campo della formazione manageriale secondo la disciplina vigente di settore.
(5) Alla nomina provvede la Giunta provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Qualora la nomina non sia possibile, con provvedimento motivato dalla eccezionalità del caso è nominato un commissario straordinario con pieni poteri.