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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 31 (Diritto all'integrazione della quota spettante)

(1) Il diritto dei legittimari o delle legittimarie non viene pregiudicato dalle disposizioni della presente legge.

(2) L'integrazione della quota riservata ai legittimari o alle legittimarie, dovuta dall'assuntore o dall'assuntrice del maso, avviene con il pagamento di un corrispondente importo in denaro, determinato a norma dell'articolo 20, anzichè in natura.

(3) In ogni caso, sia quando la legge impone la collazione, sia agli effetti della riunione presunta, per determinare le quote della successione nella legittima la valutazione del maso chiuso deve essere fatta in applicazione dei criteri indicati nell'articolo 20.