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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 18 (Più eredi chiamati/e alla successione senza designazione dell'assuntore o dell'assuntrice)

(1) Qualora il testatore o la testatrice non abbia designato l'assuntore o l'assuntrice e siano chiamate alla successione più persone tra cui almeno un erede legittimo o un'erede legittima, si applicano le norme di cui agli articoli 14 e 20. Resta salva la facoltà del testatore o della testatrice di escludere dall'assunzione determinate persone chiamate alla successione.

(2) Se il testatore o la testatrice ha chiamato alla successione più persone senza designare l'assuntore o l'assuntrice e se nessuna di esse è fra quelle indicate nell'articolo 14, ciascuno degli eredi o delle eredi chiamati/e alla successione può chiedere la divisione dell'eredità e la nomina dell'assuntore o dell'assuntrice da parte del/della giudice, qualora entro un anno dalla devoluzione non si siano accordati/e sull'assunzione del maso.

(3) Per la nomina giudiziale dell'assuntoreo dell'assuntrice è richiesto il parere della commissione locale per i masi chiusi, la quale dovrà tener conto dell'idoneità dell'assuntore o dell'assuntrice a condurre personalmente il maso.

(4) Qualora non si giunga ad un accordo sul prezzo di assunzione, lo stesso è stabilito a norma degli articoli 20 e seguenti.