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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 14 (Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso in caso di successione legittima)

(1) In caso di successione legittima, in mancanza di un accordo tra coloro che secondo il codice civile sono chiamati a succedere, l'assuntore o l'assuntrice del maso chiuso è determinato/a dall'autorità giudiziaria in base al seguente ordine di preferenza:

  1. i coeredi o le coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e agli altri coeredi o alle altre coeredi;
  2. tra più coeredi che crescono o sono cresciuti/e nel maso sono preferiti/e coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione del maso;
  3. tra più coeredi che adempiano i presupposti previsti nelle lettere a) e b) sono preferiti/e coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario o di economia domestica riconosciuta dallo Stato o dalla Provincia, o di un'altra adeguata formazione riconosciuta dalla Provincia;
  4. i discendenti o le discendenti che crescono o sono cresciuti/e nel maso, compresi i figli adottivi o le figlie adottive e coloro che subentrano per rappresentazione, sono preferiti/e al coniuge superstite; quest'ultimo o quest'ultima però è preferito/a a tutti gli altri parenti, se dall'ultima assunzione del maso sono passati cinque anni o se da almeno cinque anni ha collaborato alla conduzione del maso, considerando il lavoro domestico svolto nel maso quale collaborazione alla sua conduzione;
  5. tra più coeredi di pari preferenza secondo le lettere dalla a) alla d) sono preferiti/e i parenti o le parenti più vicini/e di grado;
  6. se il defunto o la defunta non ha lasciato discendenti nè coniuge superstite e ha assunto l'intero maso o gran parte di esso da uno dei genitori per via ereditaria o per trasferimento in anticipazione della successione ereditaria, trovano applicazione, in caso di presenza di più persone dello stesso grado di parentela, i criteri di cui alle lettere a), b) e c);
  7. 12)

(2) Qualora nessuno dei coeredi o nessuna delle coeredi soddisfi le condizioni previste al comma 1, quale assuntore o assuntrice viene scelto/a, sentiti/e i coeredi o le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, colui o colei che dimostra di possedere i migliori requisiti per la diretta conduzione del maso chiuso.

(3) Sono escluse dal diritto di assunzione del maso le persone che sono coeredi dichiarate inabili o interdette o assistite da un amministratore di sostegno. 13)

(4) Il diritto di assunzione acquisito si trasferisce in caso di morte ai discendenti o alle discendenti e al coniuge dell'avente diritto all'assunzione; nella scelta del coerede assuntore o della coerede assuntrice si osservano, in quanto applicabili, i criteri previsti dai commi 1 e 2.

(5) Se la persona chiamata all'assunzione non intende assumere il maso, la preferenza passa agli altri coeredi o alle altre coeredi e si applicano i criteri di cui ai commi 1 e 2.

12)
La lettera g) dell'art. 14, comma 1, è stata abrogata dall'art. 1, comma 7, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
13)
L'art. 14, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.