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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 13 (Ammissibilità delle domande) 10)

(1)Le domande concernenti lo scioglimento del maso o modifiche alla consistenza del maso non possono più essere presentate dopo la notifica del decreto con il quale il o la giudice, nella procedura per la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, fissa l’udienza di discussione.11)

(2) La commissione locale per i masi chiusi decide sulle domande presentate entro i termini e il relativo provvedimento ha effetto immediato sulla determinazione delle pertinenze. È fatto salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

10)
La rubrica dell'art. 13 è stata così sostituita dall'art. 1, comma 5, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
11)
L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.