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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 2 (Costituzione di un maso chiuso)  delibera sentenza

(1) Affinchè fondi rustici possano essere costituiti in maso chiuso, nella costituzione del maso stesso deve essere compresa una casa di abitazione con relativi annessi rustici e il reddito medio annuo del maso deve essere sufficiente per assicurare un adeguato mantenimento ad almeno quattro persone, senza tuttavia superare il triplo di tale reddito.

(2) È considerata casa d'abitazione ai sensi del comma 1 ogni edificio, vano o gruppo di vani, destinato alle esigenze abitative del proprietario o della proprietaria e dei suoi congiunti viventi nel maso, compreso il cedente o la cedente e il suo coniuge, e dei lavoratori agricoli o delle lavoratrici agricole abitualmente in servizio presso il maso, nonché alle attività agrituristiche. È considerato annesso rustico, ai sensi del comma 1, ogni edificio, vano o gruppo di vani, anche se inclusi nella casa di abitazione o con essa comunque collegati, destinato alle scorte vive e morte, nonché al deposito, alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti del maso.

(3) In mancanza di una casa di abitazione con relativi annessi rustici può essere costituito un maso chiuso, qualora vengano incorporate tutte le superfici agricole utilizzabili di proprietà della persona richiedente idonee alla costituzione del maso chiuso e se:

  1. la superficie aziendale ha un'estensione di almeno tre ettari di vigneto o frutteto ovvero sei ettari di arativo o prato e la persona richiedente è coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e si dedica all'attività agricola da almeno cinque anni oppure comprovi di avere un'esperienza professionale in agricoltura almeno quinquennale; se la persona richiedente è un giovane agricoltore o una giovane agricoltrice ai sensi delle norme vigenti, è in possesso di uno dei titoli di studio o di un diploma fissati con regolamento di esecuzione di cui all'articolo 49 e si dedica all'attività agricola, oppure si dedica all'attività agricola da almeno dieci anni, la superficie aziendale non deve essere inferiore a quella di un compendio unico come determinato dalla Giunta provinciale;
  2. la persona richiedente o il suo coniuge non sono o non sono stati negli ultimi cinque anni proprietari di un alloggio idoneo per una famiglia coltivatrice, sia come proprietari o comproprietari, sia come soci di una società, e sussistono per l'azienda agricola oggettive esigenze che giustificano la costruzione di una nuova sede aziendale. 2)

(4) Il maso chiuso non perde la sua qualifica se il suo reddito medio annuo supera il reddito massimo di cui al comma 1. In tal caso la commissione locale per i masi chiusi, su istanza del proprietario o della proprietaria, di un comproprietario o di una comproprietaria o di un/una coerede, adegua la consistenza del maso chiuso alle condizioni previste dal comma 1, determinando i terreni da escorporare dal maso. Le relative istanze devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre la data di notifica del decreto con il quale il/la giudice, nella procedura per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, fissa l'udienza per la discussione.3)

(5) Il maso chiuso non perde inoltre la sua qualifica se vengono a mancare, per qualsiasi causa, tutti o una parte dei fabbricati di cui al comma 1. La commissione locale per i masi chiusi può tuttavia disporre, su istanza del proprietario o della proprietaria, di un comproprietario o di una comproprietaria o di un/una coerede, la revoca della qualifica di maso chiuso, qualora sussistano gravi ragioni che escludano in modo permanente la ricostruzione dei fabbricati stessi.

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2)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
3)
La versione tedesca dell'art. 2, comma 4, è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.