Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 novembre 2001, n. 47.
(1) Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano i principi contenuti nel codice civile, le disposizioni contenute nella Quarta Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE), recepita con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modifiche, nonché le disposizioni della Giunta provinciale. 5)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 10, comma 4, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.