Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 novembre 2001, n. 47.
(1) Entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono il piano generale triennale di azienda ed il bilancio preventivo annuale, la Giunta provinciale definisce i criteri di finanziamento e le risorse disponibili per l’azienda.
(2) Il piano generale triennale dell’azienda ed il bilancio preventivo annuale sono approvati dal direttore generale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono.
(3) In assenza della definizione della disponibilità finanziaria di cui al comma 1, per l’esercizio cui si riferisce la programmazione annuale l’azienda è tenuta all’approntamento degli strumenti di programmazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono, sulla base delle risorse assegnate per l’esercizio precedente, con esclusione delle assegnazioni straordinarie.4)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 10, comma 3, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.