Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 novembre 2001, n. 47.
(1) La Giunta provinciale emana direttive di contabilità generale dettando i criteri e le modalità in base ai quali devono essere registrati tutti i fatti aventi rilevanza economica e contabile.
(2) Le direttive di contabilità generale disciplinano, in particolare:
L'art. 10, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 5, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.