In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 131)
Interventi a favore degli altoatesini all'estero

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 novembre 2001, n. 47.

Art. 6 (Convenzioni)

(1) Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge la Giunta provinciale può altresì stipulare apposite convenzioni, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.