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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 10 (Vendite straordinarie)  delibera sentenza

(1) Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni realmente favorevoli di acquisto dei propri prodotti.

(2) Sono considerate vendite di liquidazione, quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi, poste in essere unicamente da chi è titolare dell'autorizzazione di commercio al dettaglio e per le piccole strutture di vendita dal titolare dell'esercizio, per la vendita di tutte o di gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino. Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione deve darne comunicazione al comune.

(3) Sono considerate vendite di fine stagione quelle forme di vendita durante le quali si mettono in vendita esclusivamente prodotti di carattere stagionale o di moda comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante la stagione o entro un breve periodo di tempo. Le vendite di fine stagione possono effettuarsi solamente in due periodi dell'anno, che sono determinati, per settori merceologici e per zone, dalla Camera di commercio. Contro i provvedimenti della Camera di commercio è ammesso ricorso da parte delle organizzazioni di categoria alla Giunta provinciale, la quale decide con provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

(4) Per vendite promozionali si intendono quelle particolari forme di vendita, di durata non superiore alle due settimane, a prezzi inferiori a quelli correnti e relative ad un numero limitato di voci merceologiche con le quali l'azienda commerciale si propone di lanciare sul mercato un nuovo prodotto o una nuova marca o di incrementare il proprio giro d'affari suscitando l'interesse della clientela attraverso la proposta di suggerimenti particolari d'acquisto, quali i prodotti a prezzo scontato, per stimolare l'acquisto di altri prodotti consimili, le confezioni con omaggi e similari. L'azienda commerciale che intende fare la vendita promozionale deve darne preventiva comunicazione almeno dieci giorni prima al comune.

(5) Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto.

(6) Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo, purché documentati. La vendita sottocosto è consentita unicamente in caso di vendite straordinarie. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i generi alimentari che non possono essere venduti sottocosto.13)

(7) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al regolamento di esecuzione.

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010 - Liberalizzazione delle vendite promozionali - obbligo di comunicazione
13)
L'art. 10, comma 6, è stato così modificato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10.